L’Inps, con Circolare n. 49 del 31 maggio 2023, precisa che, a seconda dell'origine unilaterale o collettiva delle misure di welfare aziendale, cambia per il datore il regime fiscale dei costi: se le opere ed i servizi sono offerti in base alla contrattazione collettiva di primo o di secondo livello, a favore del datore di lavoro è ammessa la deducibilità totale dei costi sostenuti. L’Istituto riepiloga l’evoluzione normativa delle disposizioni di cui all’art. 51 del TUIR, soffermandosi sui profili previdenziali relativi ai premi di risultato ed alla sostituzione degli stessi con misure di welfare.