A norma dell'art. 1 co. 747 lett. c) della L. 160/2019, la base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50% per l'unità immobiliare (non accatastata sub A/1, A/8 e A/9) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli o genitori) che la utilizzano come abitazione principale, purché al contempo:
- il comodato sia registrato;
- il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia oppure, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, non accatastato sub A/1, A/8 e A/9.
È controverso se tale riduzione possa spettare anche se il soggetto passivo concede in comodato una quota di immobile posseduto in comproprietà con il comodatario (possessore, a sua volta, della quota residua). A tal proposito, l'ordinanza Cass. 20.12.2022 n. 37346 pare escludere l'agevolazione IMU, poiché in questa ipotesi il godimento del bene immobile già spetterebbe ex art. 1102 c.c. Ai sensi di tale disposizione, infatti, ciascun comproprietario può servirsi dell'intero bene comune: si avrebbe, pertanto, un contratto di comodato privo di alcun effetto giuridico ulteriore rispetto a quelli che già derivano dalla comunione.