Con la risposta a interpello 5.6.2023 n. 340, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 106 co. 1 del TUIR, l'importo dei crediti coperti da garanzia assicurativa deve essere determinato facendo riferimento ai "massimali" delle polizze assicurative che rappresentano, in linea di principio, l'ammontare dei crediti complessivi che possono considerarsi coperti.
Pertanto, devono essere esclusi dal plafond di calcolo delle svalutazioni deducibili i crediti commerciali iscritti in bilancio coperti dai massimali previsti dalle polizze sottoscritte senza tener conto delle franchigie previste (le quali concorreranno alla determinazione delle perdite su crediti, nei periodi d'imposta in cui risulteranno da elementi certi e precisi ai sensi dell'art. 101 co. 5 del TUIR).