Notizia

AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E STUDI ASSOCIATI

Pubblicato il 06 giugno 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con la risposta a interpello 5.6.2023 n. 338, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che i compensi per incarichi di sindaco e amministratore svolti da un professionista che partecipa a un'associazione professionale possono essere esclusi dalla base imponibile dell'associazione medesima solo qualora tali attività siano esercitate, nel contempo:
  • in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all'interno dell'associazione professionale;
  • senza fruire, con onere della prova a carico del contribuente, dei benefici organizzativi recati dalla titolarità dello studio o dall'adesione all'associazione.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 co. 8 della L. 234/2021, dal 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni. In assenza di specifiche previsioni esentative, restano, invece, soggetti al tributo gli studi associati e le associazioni professionali (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18.2.2022 n. 4, § 3).
Il vigente quadro normativo e la posizione dell'Agenzia suggeriscono, quindi, ove possibile, di far fatturare direttamente agli associati gli incarichi di sindaco e amministratore di società, onde ottenere ex lege l'esclusione dal tributo di tali proventi ed evitare, a monte, probabili contenziosi.

Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).