L'art. 8 del DL 61/2023 prevede, per il periodo dall'1.5.2023 al 31.8.2023, un'indennità una tantum pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro in favore dei lavoratori autonomi:
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che all'1.5.2023 avevano la residenza o il domicilio, ovvero operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 al decreto;
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hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali.
L'indennità:
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riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza;
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dovrà essere richiesta all'INPS.