Notizia

MISURE EMERGENZIALI PER L'EMILIA ROMAGNA

Pubblicato il 06 giugno 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

L'art. 8 del DL 61/2023 prevede, per il periodo dall'1.5.2023 al 31.8.2023, un'indennità una tantum pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro in favore dei lavoratori autonomi:
  • che all'1.5.2023 avevano la residenza o il domicilio, ovvero operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 al decreto;
  • hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali.
L'indennità:
  • riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza;
  • dovrà essere richiesta all'INPS.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 febbraio 2025
Bonus pubblicità 2024

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2...

Scadenza del 17 febbraio 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2024 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell&rs...

Scadenza del 17 febbraio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 febbraio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).