La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 6.6.2023 n. 15762, ha chiarito che i soci di una società cancellata dal Registro delle imprese e dichiarata estinta subentrano nell'obbligazione, assunta dalla società, di stipulare il contratto definitivo e sono destinatari degli effetti della sentenza costituiva ex art. 2932 c.c. anche se l'obbligo in questione non è menzionato nel bilancio finale di liquidazione.
La successione dei soci nei debiti sociali, infatti, non si limita ai debiti pecuniari, ma comprende anche le obbligazioni di fare assunte dalla società, poiché, diversamente, si produrrebbe un ingiustificato sacrificio per i creditori.