Il DL 61/2023 (c.d. DL alluvioni) ha sospeso i termini processuali nei giudizi tributari, amministrativi, contabili, militari, per il compimento di qualsiasi atto processuale per il periodo 1° maggio - 31 luglio. La sospensione rileva solo se la parte o il suo difensore al 1° maggio avevano la residenza, il domicilio o la sede in uno dei territori individuati dall'allegato 1 al decreto (se il difensore aveva la residenza o lo studio legale in uno dei territori indicati, ai fini della sospensione la procura deve essere anteriore all'1.5.2023).
Sono quindi sospesi i termini per la proposizione del ricorso, per la costituzione in giudizio e per le impugnazioni. Ove il termine processuale abbia inizio durante il periodo di sospensione, il suo decorso viene differito alla fine di detto periodo.
Vengono anche differite le udienze o le attività nel caso di termine computato a ritroso che ricade nel periodo di sospensione, in modo da poterlo rispettare (si tratta dei termini per il deposito di documenti e memorie).