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SOCIETÀ E IMPRESE CON SEDE OPERATIVA NEI TERRITORI DI EMILIA-ROMAGNA, MARCHE E TOSCANA COLPITI DALL'ALLUVIONE

Pubblicato il 08 giugno 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Il DL 61/2023 (c.d. "DL alluvione") ha disposto la sospensione di alcuni termini e adempimenti anche per le imprese e le società che, alla data dell'1.5.2023, avevano la sede operativa in uno dei territori colpiti dall'alluvione.
In particolare, l'art. 11 co. 1 lett. b) dispone che, dall'1.5.2023 al 30.6.2023, sono sospesi "gli adempimenti contabili e societari" in scadenza entro tale ultima data. Il fatto che la norma sia rubricata "sospensione di termini in favore delle imprese", però, induce a ritenere che la sospensione attenga ai termini entro i quali gli "adempimenti societari" devono essere effettuati.
Sembrerebbe rientrare nell'ambito di applicazione del suddetto art. 11 co. 1 lett. b) anche la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2022 per le società (colpite dall'alluvione) che si avvalgano del termine "lungo" di approvazione (180 giorni), con la conseguenza che potrebbero provvedervi sino al 29.8.2023.
Sono altresì sospesi, nel periodo tra l'1.5.2023 e il 31.7.2023, ai sensi dell'art. 11 co. 3, i termini per la presentazione di atti o documenti presso le Camere di Commercio, ivi compreso il termine - di 30 giorni dalla data di approvazione - per il deposito, presso il Registro delle imprese, dei bilanci 2022 (e relativi allegati) eventualmente approvati - nel rispetto del termine "ordinario" di 120 giorni - negli ultimi giorni di aprile.

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