Per effetto dell'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica, dal periodo di imposta 2022 "solare", la verifica dello status di "società di comodo" è effettuata avendo riguardo al solo "test di operatività" di cui all'art. 30 della L. 724/94.
Il test è articolato nelle seguenti fasi:
- determinazione dei ricavi minimi presunti, applicando le percentuali di legge (indicate dall'art. 30 co. 1 della L. 724/94) al costo fiscalmente riconosciuto di partecipazioni e crediti finanziari, immobili e navi, nonchè altre immobilizzazioni;
- determinazione dei ricavi effettivi, rappresentati dai ricavi, dagli incrementi di rimanenze e dagli altri proventi di natura non straordinaria risultanti dal Conto economico.
Entrambi gli importi sono determinati assumendo la media dei valori dell'esercizio di riferimento e dei due precedenti. Se dal confronto tra i due importi emerge che il primo termine eccede il secondo, la società si considera "non operativa".
Con particolare riferimento agli immobili abitativi rivalutati, i ricavi minimi continuano a essere determinati in base ai valori storici se la rivalutazione è effettuata ai soli fini civilistici; se invece la rivalutazione ha efficacia anche fiscale si assume il valore maggiorato.
Il riscontro dello status di società di comodo determina, tra l'altro, l'imputazione del reddito minimo, su cui applicare la maggiorazione IRES del 10,5%.