La Corte di Cassazione 8.6.2023 n. 16311 è intervenuta sul tema della responsabilità per i debiti pregressi afferenti all'azienda trasferita nell'ambito di una procedura concorsuale, escludendo la responsabilità del cessionario, in deroga all'art. 2560 co. 2 c.c. e salva diversa pattuizione tra le parti.
Tale principio prescinde dalla circostanza che la cessione si sia realizzata a seguito dell'esperimento di una procedura competitiva ovvero di un accordo transattivo stipulato con la curatela, previo parere favorevole del comitato dei creditori e del giudice delegato.
Deve escludersi un'interpretazione restrittiva della protezione al cessionario offerta dall'art. 105 del RD 267/42, che finirebbe per limitare la possibilità di alienare il complesso aziendale, la quale, in ragione dell'eccessivo indebitamento e delle responsabilità conseguenti, diverrebbe poco o per nulla appetibile sul mercato.
Inoltre, anche l'eventuale violazione del disposto di cui all'art. 107 del RD 267/42 non comporterebbe il venir meno della deroga di cui all'art. 2560 co. 2 c.c., ma attribuirebbe al creditore del fallito la possibilità di ricorrere al giudice delegato, ai sensi dell'art. 108 del RD 267/42, affinché interrompa la cessione, valuti la violazione e disponga in merito.
L'eventuale violazione potrà essere fatta valere adendo, esclusivamente, il giudice delegato, senza essere rimessa ad altro giudice estraneo alla procedura.