Notizia

CESSIONE D'AZIENDA IN PENDENZA DI PROCEDURE CONCORSUALI

Pubblicato il 09 giugno 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Corte di Cassazione 8.6.2023 n. 16311 è intervenuta sul tema della responsabilità per i debiti pregressi afferenti all'azienda trasferita nell'ambito di una procedura concorsuale, escludendo la responsabilità del cessionario, in deroga all'art. 2560 co. 2 c.c. e salva diversa pattuizione tra le parti.
Tale principio prescinde dalla circostanza che la cessione si sia realizzata a seguito dell'esperimento di una procedura competitiva ovvero di un accordo transattivo stipulato con la curatela, previo parere favorevole del comitato dei creditori e del giudice delegato.
Deve escludersi un'interpretazione restrittiva della protezione al cessionario offerta dall'art. 105 del RD 267/42, che finirebbe per limitare la possibilità di alienare il complesso aziendale, la quale, in ragione dell'eccessivo indebitamento e delle responsabilità conseguenti, diverrebbe poco o per nulla appetibile sul mercato.
Inoltre, anche l'eventuale violazione del disposto di cui all'art. 107 del RD 267/42 non comporterebbe il venir meno della deroga di cui all'art. 2560 co. 2 c.c., ma attribuirebbe al creditore del fallito la possibilità di ricorrere al giudice delegato, ai sensi dell'art. 108 del RD 267/42, affinché interrompa la cessione, valuti la violazione e disponga in merito.
L'eventuale violazione potrà essere fatta valere adendo, esclusivamente, il giudice delegato, senza essere rimessa ad altro giudice estraneo alla procedura.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 febbraio 2025
Bonus pubblicità 2024

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2...

Scadenza del 17 febbraio 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2024 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell&rs...

Scadenza del 17 febbraio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 febbraio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).