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APPLICAZIONE DELLA "REMISSIONE IN BONIS" - ADEMPIMENTI AMMESSI

Pubblicato il 13 giugno 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Per le detrazioni legate agli interventi "edilizi" sono molteplici i casi per i quali è possibile aderire alla remissione in bonis, di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, al fine di regolarizzare la propria posizione e non perdere il beneficio fiscale.
È possibile, infatti, aderire alla remissione in bonis in relazione:
  • alla comunicazione da trasmettere all'ENEA per gli interventi di efficienza energetica (le detrazioni "edilizie" di cui possono beneficiare questi interventi sono l'ecobonus di cui all'art. 14 del DL 63/2013, il superbonus efficienza energetica del 110%, 90%, 70% o 65% di cui ai co. 1-3 dell'art. 119 del DL 34/2020, nonché il bonus facciate 60% o 90% per gli interventi influenti dal punto di vista termico, ai sensi del co. 220 dell'art. 1 della L. 160/2019);
  • all'asseverazione "preventiva" di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico, da predisporre su modello conforme all'Allegato B del DM 58/2017, ai fini della detrazione "sismabonus" spettante su tali interventi;
  • alla comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo".
Con riguardo a quest'ultimo adempimento, secondo gli Autori, la sanzione di 250,00 euro che deve essere versata si dovrebbe riferire al singolo modello di comunicazione.

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