Notizia

APPLICAZIONE DELLA "REMISSIONE IN BONIS" - ADEMPIMENTI AMMESSI

Pubblicato il 13 giugno 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Per le detrazioni legate agli interventi "edilizi" sono molteplici i casi per i quali è possibile aderire alla remissione in bonis, di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, al fine di regolarizzare la propria posizione e non perdere il beneficio fiscale.
È possibile, infatti, aderire alla remissione in bonis in relazione:
  • alla comunicazione da trasmettere all'ENEA per gli interventi di efficienza energetica (le detrazioni "edilizie" di cui possono beneficiare questi interventi sono l'ecobonus di cui all'art. 14 del DL 63/2013, il superbonus efficienza energetica del 110%, 90%, 70% o 65% di cui ai co. 1-3 dell'art. 119 del DL 34/2020, nonché il bonus facciate 60% o 90% per gli interventi influenti dal punto di vista termico, ai sensi del co. 220 dell'art. 1 della L. 160/2019);
  • all'asseverazione "preventiva" di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico, da predisporre su modello conforme all'Allegato B del DM 58/2017, ai fini della detrazione "sismabonus" spettante su tali interventi;
  • alla comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo".
Con riguardo a quest'ultimo adempimento, secondo gli Autori, la sanzione di 250,00 euro che deve essere versata si dovrebbe riferire al singolo modello di comunicazione.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 febbraio 2025
Bonus pubblicità 2024

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2...

Scadenza del 17 febbraio 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2024 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell&rs...

Scadenza del 17 febbraio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 febbraio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).