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RINUNCE DEI SOCI AI CREDITI

Pubblicato il 13 giugno 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

RINUNCE DEI SOCI AI CREDITI - CREDITI CORRELATI A REDDITI TASSATI PER CASSA -

IMPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI (CASS. 12.6.2023 N. 16595)

Con la sentenza 12.6.2023 n. 16595, la Corte di Cassazione ha affermato che la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, a un credito relativo a un reddito tassato per cassa (quali gli interessi maturati su finanziamenti erogati a una società partecipata), non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare.
Infatti, a partire dal 2016, a seguito della rinuncia, il socio aumenta il costo della partecipazione solo nei limiti del valore fiscale del credito (ai sensi degli artt. 94 co. 6 e 101 co. 7 del TUIR) e la società beneficia di una sopravvenienza non tassabile solo nei limiti di detto valore (ex art. 88 co. 4-bis dello stesso TUIR).
Pertanto, la rinuncia di un credito avente valore fiscale pari a zero, come per i crediti legati ad un reddito tassato per cassa, non incrementa il valore fiscale della partecipazione, diversamente da quanto prospettato nel regime in vigore fino al 2015, sia dalla Cassazione (per tutte, Cass. 14.4.2022 n. 12222), sia dall'Amministrazione finanziaria (C.M. 27.5.1994 n. 73/E e ris. Agenzia delle Entrate 13.10.2017 n. 124). Di contro, detta rinuncia comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).