RINUNCE DEI SOCI AI CREDITI - CREDITI CORRELATI A REDDITI TASSATI PER CASSA -
IMPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI (CASS. 12.6.2023 N. 16595)
Con la sentenza 12.6.2023 n. 16595, la Corte di Cassazione ha affermato che la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, a un credito relativo a un reddito tassato per cassa (quali gli interessi maturati su finanziamenti erogati a una società partecipata), non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare.
Infatti, a partire dal 2016, a seguito della rinuncia, il socio aumenta il costo della partecipazione solo nei limiti del valore fiscale del credito (ai sensi degli artt. 94 co. 6 e 101 co. 7 del TUIR) e la società beneficia di una sopravvenienza non tassabile solo nei limiti di detto valore (ex art. 88 co. 4-bis dello stesso TUIR).
Pertanto, la rinuncia di un credito avente valore fiscale pari a zero, come per i crediti legati ad un reddito tassato per cassa, non incrementa il valore fiscale della partecipazione, diversamente da quanto prospettato nel regime in vigore fino al 2015, sia dalla Cassazione (per tutte, Cass. 14.4.2022 n. 12222), sia dall'Amministrazione finanziaria (C.M. 27.5.1994 n. 73/E e ris. Agenzia delle Entrate 13.10.2017 n. 124). Di contro, detta rinuncia comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.