TRANSAZIONI TRA STABILI ORGANIZZAZIONI ITALIANE DI SOCIETÀ FACENTI PARTE DI UN GRUPPO IVA ESTERO - RILEVANZA AI FINI IVA (PRINCIPIO DI DIRITTO AGENZIA DELLE ENTRATE 13.6.2023 N. 11)
Con il principio di diritto 14.6.2023 n. 11, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che non si considerano irrilevanti ai fini IVA in Italia le operazioni effettuate tra due stabili organizzazioni (S.O.) "italiane" di due società estere comprese in un Gruppo IVA estero, se effettivamente imputabili a tali S.O..
Si rileva che, a seguito della costituzione di un Gruppo IVA, le società partecipanti perdono la propria soggettività passiva IVA a favore di quella del Gruppo, unitariamente considerato. Pertanto, anche le rispettive case madri estere delle due S.O. ''italiane'', aderendo al Gruppo IVA nello Stato membro Ue in cui sono stabilite, perdono la propria soggettività passiva IVA. La controparte dell'operazione posta in essere dalla S.O. in Italia non è peraltro la casa madre di detta S.O., bensì il Gruppo IVA del quale fa parte che assume la natura di soggetto terzo. Ne discende che le operazioni tra il Gruppo IVA e una S.O. compresa nel perimetro del Gruppo assume rilievo ai fini IVA.
In tale contesto, l'Agenzia sottolinea che, ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, una stabile organizzazione è un "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (...) limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute". Il fatto che le S.O. "italiane'' effettuino tra loro delle operazioni consentirebbe di ravvisare il loro intervento diretto (cfr. risposta a interpello n. 57/2023).