REGIMI DEGLI IMPATRIATI.
INCENTIVI PER DOCENTI E RICERCATORI – ESTENSIONE TEMPORALE DEI BENEFICI – TERMINE DEL 30.06.2023
Entro il 30.6.2023 gli impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015) e i ricercatori e docenti (art. 44 del DL 78/2010), il cui periodo agevolato si è concluso il 31.12.2022 e interessati ad estendere i benefici, sono tenuti ad effettuare il versamento dell'onere una tantum, quale mezzo di esercizio dell'opzione.
In caso di lavoratori dipendenti, entro lo stesso termine, occorre poi presentare apposita richiesta scritta al datore di lavoro, ove, indicare, tra l'altro, gli estremi del versamento effettuato; i lavoratori autonomi, invece, comunicano l'opzione in dichiarazione dei redditi.
Il prolungamento dei termini è subordinato al riscontro di alcune condizioni legate alla presenza di figli minorenni o all'acquisto di un'immobile residenziale in Italia.
L'onere una tantum è pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia nel 2022, computando a tal fine l'intero reddito agevolato.
In caso di omesso o carente versamento il beneficio è precluso; non è infatti ammesso, ad avviso dell'Agenzia, il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate n. 371 e 372/2022, nonchè risposta a interpello n. 383/2022).