L'INPS, con Circolare n. 46/2023, fornisce istruzioni operative per la gestione del contributo NASpI dovuto per la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato prevista dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs n. 14/2019). L'articolo 189, co. 1, del CCII prevede che l'apertura della liquidazione coatta giudiziale non integri di per sé automatico motivo di licenziamento anche se, di fronte a tale situazione, il curatore è tenuto a procedere "senza indugio" all'estinzione dei rapporti qualora non sia possibile ipotizzare la prosecuzione dell'attività.
I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa rimangono quindi sospesi fino a quando il curatore non comunica ai lavoratori di subentrare, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso. I rapporti sospesi si intendono risolti di diritto trascorsi quattro mesi (8, in caso di richiesta di proroga) dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, se il curatore non ha comunicato il subentro. Dal momento che, ai sensi dell'art. 190 del CCII, "la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 22/2015, e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI, l'obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento sussiste in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall'art. 189 del CCII. L'art. 189, co. 8, del CCII prevede che il contributo di licenziamento, "che è dovuto anche nell'ipotesi di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale".