Il Tribunale di Milano, nella sentenza 23.12.2022 n. 10200, ha stabilito che:
- quando l'assemblea in prima convocazione sia andata deserta, la presenza del presidente non è affatto necessaria. Anzi, la sua assenza non solo non costituisce un'irregolarità (e nemmeno un'anomalia), ma si iscrive interamente nella fattispecie "assemblea deserta" utile ai fini dello svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione. Se lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione, data appunto la "ratio" delle relative norme, preclude quella di seconda convocazione, il mancato svolgimento della prima assemblea (funzionale allo svolgimento della stessa in seconda convocazione) - trattandosi di fatto negativo - può essere provato in ogni modo;
- se i vizi della relazione sulla gestione non sono connessi a dati di bilancio, possono determinare la sola annullabilità del bilancio (o la nullità dell'allegato). Se, invece, sono connessi ad informazioni direttamente collegabili a dati contenuti nel bilancio d'esercizio, questi comportano la nullità della delibera assembleare di approvazione del bilancio se ed in quanto la loro capacità decettiva sia tale da inficiare chiarezza, correttezza e veridicità delle corrispondenti voci di bilancio.