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COMPENSI DEL COMMISSARIO - CRITERI DI DETERMINAZIONE - ISTANZA (CASS. 19.6.2023N. 17456)

Pubblicato il 20 giugno 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Cassazione 19.6.2023 n. 17456 è intervenuta sul tema dei compensi del commissario, ritenendo che, anche quando la procedura di concordato preventivo non si sia conclusa, ad esso spettino nella misura da determinarsi secondo i criteri di cui all'art. 5 del DM 30/2012 e tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Il decreto di liquidazione dei compensi è un atto che assolve ad una funzione interna del processo e che, salvo specifiche previsioni normative, non prevede alcun obbligo in capo agli organi della procedura. In particolare, non vi è alcun obbligo in capo al commissario di comunicare preventivamente al debitore concordatario l'istanza di liquidazione dei propri compensi, né vi è un obbligo, in capo al tribunale, di instaurare un contradditorio fra le parti o con il debitore stesso. Ciò che rileva è che il decreto sia sufficientemente motivato, indichi le attività compiute e i parametri (e la relativa base di calcolo) concretamente applicati, di cui all'art. 5 del DM 30/2012. A nulla rileva, poi, che la procedura si interrompa prima del decreto di apertura visto che, fermi tali parametri, vige il principio della proporzionalità. Il principio, in particolare, impone che, nella determinazione del compenso si consideri la natura e la quantità dell'attività svolta, potendo anche giungere a una sua riduzione al disotto delle percentuali minime per scaglioni previste dall'art. 1 del DM 30/2012, ovvero del minimo fisso c.d. di sussistenza pari a 811,35 euro.

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