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SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO - NOVITÀ DEL DLGS. 19/2023 ATTUATIVO DELLADIRETTIVA 2019/2121/UE - PATRIMONIO SCISSO A FAVORE DELLA BENEFICIARIA - EFFETTICONTABILI

Pubblicato il 20 giugno 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con riferimento alla scissione c.d. "mediante scorporo" ex art. 2506.1 c.c., l'Autore osserva che dal punto di vista contabile la società scissa, invece di ridurre il proprio patrimonio netto in contropartita agli elementi patrimoniali facenti parte del patrimonio scisso a favore della società beneficiaria, iscrive nel proprio attivo patrimoniale la partecipazione che riceve nella società beneficiaria. Tale effetto di "sostituzione" esclude l'emersione, in capo alla scissa, di differenze positive o negative di scissione e lascia immutato il suo patrimonio netto contabile, sia dal punto di vista della sua entità, sia dal punto di vista delle voci in cui risulta suddiviso. Allo stesso modo, la società beneficiaria newco non può che iscrivere, nella propria contabilità, gli elementi patrimoniali attivi e passivi, ricevuti dalla società scissa, in regime di perfetta continuità dei valori contabili (e, con riguardo a quelle voci su cui insistono fondi rettificativi o di ammortamento, "a saldi aperti"), costituendosi quindi con un patrimonio netto contabile pari al valore netto contabile del patrimonio scisso quale risultante in capo alla scissa.

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