La risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate 20.6.2023 n. 354 non ha considerato passibile di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 un caso di scissione parziale di asset (partecipazioni, marchi e immobili) in favore del proprio socio unico (società beneficiaria). Il principio di neutralità ex art. 173 del TUIR che caratterizza la scissione vale sia quando l'operazione ha ad oggetto un ramo d'azienda, sia quando si attribuisce una serie di asset, purché la beneficiaria non applichi un regime fi scale agevolato. In questo caso, infatti, non si configura alcuna fuoriuscita dal regime d'impresa degli asset coinvolti e resta ferma la continuità dei valori fi scali dei medesimi. Tale impostazione viene adottata anche ai fi ni IVA e ai fi ni dell'imposta di registro che si applica in termine fisso ex art. 4 co. 1 lettera b) della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86 per un ammontare pari a 200,00euro. Inoltre, la risposta ad interpello 20.6.2023 n. 353 conferma che nella scissione parziale a favore di una società preesistente, essendo assente la retrodatazione contabile e fi scale, tale beneficiaria dovrà considerare, ai fi ni della determinazione del quantum delle sue posizioni fi scali soggettive da sottoporre al test del limite patrimoniale ex art. 173 co. 10 del TUIR, le posizioni fi scali:
- maturate alla data di chiusura dell'ultimo periodo d'imposta prima della data di efficacia giuridica della scissione;
- che risultino a tale data nella sua disponibilità e che non siano state trasmesse al consolidato fiscale nazionale.