In tema di transazione fiscale e cram down, la prassi ha evidenziato ipotesi nelle quali all'Erario è stato imposto il riconoscimento di irrisorie percentuali di soddisfacimento. In tale contesto, l'art. 25 del "decreto Pa" limita la transazione ai soli accordi di ristrutturazione con continuità, nei quali sia previsto il riconoscimento al creditore pubblico di almeno il 30% dei crediti, sanzioni e interessi inclusi; percentuale che sale al 40% se i crediti degli aderenti sono inferiori di 1/4 rispetto alla situazione debitoria. La soppressione del co. 2-bis dell'art. 63 del DLgs. 14/2019 (e dell'inciso finale del co. 2) legittima la facoltà di presentare la domanda prima dei 90 giorni dal deposito della proposta, ferma la possibilità per il creditore pubblico di esporre le contestazioni. La percentuale di adesione volontaria amplia lo spazio della transazione quando l'adesione dell'Erario o dell'ente previdenziale non sia decisiva ai fi ni del raggiungimento del 60%, ma essenziale per la fattibilità del piano. Ci si chiede se i requisiti della novella valgano a precludere l'adesione volontaria dei creditori pubblici. È auspicabile, secondo gli Autori, che si consenta l'adesione volontaria degli enti quando, in difetto dei presupposti per il cram down, l'accordo prospetti una soluzione più conveniente rispetto alla liquidazione. Si dovrebbe espungere il riferimento a sanzioni e interessi e permettere la transazione volontaria anche nella composizione negoziata.