La ris. Agenzia delle Entrate n. 3/2023 concerne il regime IVA applicabile all'operazione di c.d. lease back, ma le relative conclusioni possono estendersi, nella sostanza, al versante contabile, conformemente alla previsione di cui all'art. 2423-bis c.c.. Innanzitutto, è rilevato come la fattispecie in esame sia qualificabile alla stregua di operazione avente causa finanziaria (esente IVA) sulla base di elementi negoziali quali, ad esempio, la presenza di clausole che escludono o limitano il potere della società di leasing di disporre giuridicamente del bene e di quelle che determinano l'inversione del rischio in capo al "venditore". Richiamando la Corte di Giustizia 27.3.2019 causa C-201/18 riferita all'IVA, l'Agenzia sottolinea, inoltre, l'anomalia della rilevazione contabile dei beni in lease back, in quanto da contabilizzare nella nota integrativa dell'utilizzatore e non nello stato patrimoniale, benché tali beni non si "spostino", ma restino nella disponibilità dell'utilizzatore. L'Autore ritiene che il legislatore debba rivedere le norme in materia di redazione del bilancio, prevedendo l'iscrizione dei suddetti beni nello Stato patrimoniale dell'utilizzatore, il quale assume i rischi derivanti dall'utilizzo degli stessi. Inoltre, con l'entrata in vigore della legge sulla crisi d'impresa, appare anomalo che l'indebitamento debba essere ricostruito in via extra-contabile, sommando i debiti iscritti nello Stato patrimoniale con quanto esposto nella nota integrativa (art. 2427 n. 22 c.c.).