Il concordato minore è la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dal DLgs. 14/2019 per i debitori sovra indebitati che non rivestano la qualifica di consumatore. Il Tribunale di Ivrea 7.3.2023 si è soffermato sul vaglio di ammissibilità della domanda di concordato, dichiarandone l'inammissibilità per carenza della documentazione ai sensi dell'art. 75 co. 1 del DLgs.14/2019 e per incompletezza della relazione particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 76 co. 2 del DLgs.14/2019. Ai fi ni dell'indicazione delle cause dell'indebitamento risulta necessaria un'analisi analitica e dettagliata delle cause di dissesto della società. La carenza della documentazione impedisce, inoltre, di ricostruire le varie posizioni creditorie riflettendosi, altresì, sulla valutazione della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, che deve essere compiuta confrontando in modo preciso, chiaro ed immediato le somme che prevedibilmente otterrebbero i vari creditori dalla liquidazione del patrimonio con le maggiori somme prospettate dal piano. Sul tema, è intervenuto anche il Tribunale di Treviso 2.5.2023 che, valutata la completezza della documentazione e della relazione particolareggiata dell'OCC, esclusi i profili di inammissibilità e ritenuta la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore.