Notizia

VERSAMENTI DERIVANTI DALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP

Pubblicato il 26 giugno 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

I contribuenti che non possono beneficiare della proroga al 20.7.2023 annunciata con il comunicato stampa del Ministero dell’economia e delle finanze 14.6.2023 n. 98 devono effettuare i versamenti del saldo 2022 e del primo acconto 2023 derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP entro il 30.6.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%.
Si tratta di:
  • persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo neanche tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
  • contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA o che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro, anche se svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA;
  • soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare versamenti delle somme.
Le rate successive alla prima devono essere pagate:
- entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA;
- entro fine mese per gli altri soggetti.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).