I contribuenti che non possono beneficiare della proroga al 20.7.2023 annunciata con il comunicato stampa del Ministero dell’economia e delle finanze 14.6.2023 n. 98 devono effettuare i versamenti del saldo 2022 e del primo acconto 2023 derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP entro il 30.6.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%.
Si tratta di:
- persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo neanche tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA o che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro, anche se svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA;
- soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare versamenti delle somme.
Le rate successive alla prima devono essere pagate:
- entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA;
- entro fine mese per gli altri soggetti.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.