Notizia

VERSAMENTI DERIVANTI DALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP

Pubblicato il 26 giugno 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

I contribuenti che non possono beneficiare della proroga al 20.7.2023 annunciata con il comunicato stampa del Ministero dell’economia e delle finanze 14.6.2023 n. 98 devono effettuare i versamenti del saldo 2022 e del primo acconto 2023 derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP entro il 30.6.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%.
Si tratta di:
  • persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo neanche tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
  • contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA o che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro, anche se svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA;
  • soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare versamenti delle somme.
Le rate successive alla prima devono essere pagate:
- entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA;
- entro fine mese per gli altri soggetti.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).