La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.6.2023 n. 27970, in relazione alla fattispecie di falso in bilancio, di cui all'art. 2621 c.c., ha stabilito che:
- integra il reato l'amministratore di una società che, a fronte dello sgravio ottenuto dall'Agenzia delle entrate in seguito ad una decisione favorevole in Commissione tributaria provinciale, indichi in bilancio l'annullamento del debito tributario, facendo così emergere una sopravvenienza attiva non veritiera -giustificata in nota integrativa quale conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza tributaria - che conserva anche nei bilanci successivi, seppure, nel frattempo, fosse stata pronunciata in appello sentenza sfavorevole, unica ad essere realmente passata in giudicato;
- i soci di minoranza sono certamente legittimati a costituirsi parte civile nel processo penale per il reato in questione, trattandosi dei principali destinatari (e diretti interessati) delle informazioni e delle comunicazioni ivi contenute. In caso di morte, peraltro, la costituzione resta valida e l'erede del defunto può intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione, ma semplicemente dimostrando la propria qualità di erede e subentrando nella posizione della parte civile per qualsiasi rapporto processuale sorto in capo alla stessa.