La disciplina di cui all'art. 162-bis del TUIR prevede che una società sia definita di partecipazione, finanziaria o non finanziaria, laddove eserciti in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari o soggetti diversi.
Tale qualificazione è basata sul c.d. test di prevalenza effettuato in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso.
La qualificazione assume particolare rilevanza con riferimento ad alcuni ambiti fiscali, tra i quali gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria, la base imponibile IRAP e la deducibilità degli interessi passivi.