Chiusa la fase di pubblica consultazione, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circ. 28.6.2023 n. 18, che definisce l'ambito applicativo e le modalità di determinazione della flat tax incrementale al 15%, introdotta dall'art. 1 co. 55-57 della L. 197/2022.
La misura agevolativa, utilizzabile limitatamene al periodo 2023, è accessibile dalle persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria, oppure un'arte o una professione in forma individuale. Sono ammessi anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli artt. 56 co. 5 e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti. Sono, invece, esclusi i soggetti che applicano nel 2023 il regime forfetario (fatta salva l’ipotesi in cui si realizzi la fuoriuscita dal regime in corso d'anno) e coloro che hanno aperto la partita IVA nel 2023.
Per la determinazione della quota di reddito incrementale 2023, vanno considerati i redditi riportati in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse, nei quadri RE, RF, RG, LM e RD. La quota di reddito eccedente la soglia di 40.000,00 euro, non assoggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fi ni IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.