Con la sentenza 29.6.2023 causa C-232/22, la Corte di Giustizia ha sancito che una società non può essere considerata, ai fini IVA, una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi se quest'ultimo non dispone, nel territorio dello Stato, di una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici a costituire tale stabile organizzazione.
Tale principio vale indipendentemente dal fatto che il prestatore di servizi realizzi, a vantaggio del destinatario, prestazione di lavoro per conto terzi o accessorie e supplementari.
Infatti, pur non essendo necessario, ai fini della nozione di stabile organizzazione ex art. 11 del Regolamento UE n. 282/11, che il committente detenga in proprio i mezzi tecnici e umani, occorre tuttavia che egli ne disponga come se ne fosse il proprietario.
Non rileva neppure l'appartenenza dei due soggetti al medesimo gruppo societario in quanto è necessario valutare la realtà economica e commerciale, poiché la circostanza che una società possieda una controllata in uno stato membro non comporta che abbia ivi una propria stabile organizzazione.