La Corte Cassazione, nella sentenza 16.6.2023 n. 26250, ha precisato che integra il reato di bancarotta preferenziale la restituzione - effettuata in periodo di insolvenza - al socio dei finanziamenti concessi alla società e che costituiscono crediti liquidi ed esigibili; non sussistono, infatti, motivi che giustifichino la soddisfazione, prima degli altri creditori, del socio, il quale, a differenza della restante massa creditoria, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società. Rispetto a ciò, l'accordo tra società e socio affinché finanzi la stessa per saldare creditori che avrebbero protestato i titoli cambiari in loro possesso, determinando l'impossibilità di proseguire l'attività di impresa, a fronte di un impegno alla restituzione in tempi brevi, proprio perché volto a far ottenere la restituzione della somma prima degli altri creditori, pur in assenza di alcun titolo di prelazione, è affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c.. Si tratta, quindi, di un accordo idoneo a integrare il delitto in questione. Peraltro, la necessità di evitare il protesto delle cambiali potrebbe giustificare il ricorso al finanziamento del socio, ma non la sua restituzione quando le cambiali sono state pagate e il pericolo di una istanza di fallimento cessato.