Ai sensi dell'art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023, inseriti in sede di conversione nella L. 87/2023,sono prorogati al 20.7.2023, senza alcuna maggiorazione, i versamenti, scaduti lo scorso 30.6.2023, risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023. Beneficiano della proroga i soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi "per trasparenza".
Resta fermo il termine del 31.7.2023 per il versamento delle somme dovute con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, la quale deve però essere riproporzionata in relazione al giorno, successivo al 20.7.2023, in cui vengono effettuati i suddetti versamenti. Dal punto di vista oggettivo, la proroga riguarda anche il versamento:
- dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti;
- delle imposte sostitutive introdotte dalla L. 197/2022 e da versare entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, quindi, per i soggetti "solari", in generale entro il 30.6.2023.