Il Tribunale di Catania, nel provvedimento dell'8.2.2023, ha affermato che la mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, ex art. 2086 co. 2 c.c., costituisce una grave irregolarità denunciabile al Tribunale, in quanto foriera di pregiudizi per la società e per i relativi creditori e sufficiente a giustificare la revoca dell'organo amministrativo e la sua sostituzione con un amministratore giudiziario.
L'amministratore giudiziario, inoltre, può essere nominato per un determinato periodo di tempo (nella specie per dieci mesi) con il compito di provvedere sia all'ordinaria gestione che agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (questi ultimi previa autorizzazione del Tribunale) e, in particolare, per:
- verificare la situazione della contabilità e dei libri sociali;
- redigere il progetto del bilancio di esercizio ed i documenti inerenti;
- verificare la ricorrenza della continuità aziendale;
- adottare ogni iniziativa necessaria, se del caso previa autorizzazione del Tribunale, con precipuo riguardo alla istituzione degli opportuni assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086 co. 2 c.c.;
- convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio e per la nomina di nuovi amministratori al termine del suo mandato.