Con la Cass. 10.7.2023 n. 19445 viene ribadito che, ai fini della deducibilità degli accantonamenti al trattamento di fine mandato (TFM), è necessario che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Tuttavia, viene affermato che l'attribuzione del TFM all'amministratore avvenuta in occasione della sua nomina non è un "atto avente data certa anteriore alla nomina medesima".
La Cassazione sembra ritenere che, ai fini in esame, non sarebbe sufficiente dare data certa al verbale di nomina, perché tale atto non avrebbe le caratteristiche di certezza richieste dalla norma. Alla luce di tale orientamento, ad avviso dell'Autore sembrerebbe preferibile trasmettere all'amministratore il verbale di nomina e attribuzione del TFM via PEC e, sempre via PEC, ricevere l'accettazione da parte del medesimo amministratore. In alternativa, la società dovrebbe anticipare (via PEC) la volontà dei soci di riconoscere il TFM.
Si rileva inoltre che la Cassazione nega la possibilità delle dimissioni e della successiva rinomina degli amministratori, in ragione di una continuità sostanziale.