Il MIMIT, con la nota 5.7.2023 n. 221466, in relazione alle cooperative srl obbligate alla nomina di controllori, ha precisato, tra l'altro, che:
- può essere nominato un organo di controllo collegiale (il collegio sindacale) o un organo di controllo monocratico (il sindaco unico). Ciò nonostante, l'art. 2543 co. 1 c.c. continua a riferirsi al solo organo collegiale. D'altra parte, si tratta solo di una deroga sulla composizione dell'organo di controllo, collegiale o monocratica, non idonea ad incidere sul contenuto delle relative prerogative (cfr. lo Studio n. 113/2012 del Consiglio nazionale del Notariato);
- nessuna difformità può, quindi, riscontrarsi tra le funzioni esercitate dal sindaco unico e dal collegio sindacale;
- diverse, invece, sono la peculiarità dell'organo di controllo (monocratico o collegiale) rispetto a quelle riconosciute al revisore legale (o alla società di revisione legale). Ci si trova di fronte ad attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi. A fronte di ciò, occorre prendere atto del fatto che il legislatore, ai fini del rispetto dell'obbligo di nomina in questione, ha ritenuto "equiparabili" le attività dell'organo di controllo e del revisore, prevedendo la nomina dell'uno "o" dell'altro. Ciononostante, è ritenuto "immotivatamente discriminatorio" concludere nel senso che alle società cooperative srl che abbiano optato per l'organo di controllo sia addirittura preclusa la possibilità di nominare anche il revisore legale.