Con la norma di comportamento AIDC n. 221/2023, sono state esaminate alcune delle condizioni per l'applicazione della disciplina della rilevanza fiscale delle poste correttive degli errori contabili di cui all'art. 83 co. 1 del TUIR.
Tale disciplina, per espressa previsione normativa, non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98.
Secondo l'AIDC, al contribuente è inoltre preclusa la possibilità di attribuire rilevanza fiscale alla correzione contabile degli errori anche nell'ipotesi in cui abbia ricevuto la notifica di un atto impositivo con cui l'Agenzia delle Entrate, in esito alle operazioni di verifica, abbia contestato l'errore contabile e provveduto alla rettifica dell'imponibile fiscale.