Fino al 2022, in assenza di un'indicazione esplicita da parte dell'art. 4 del DL 167/90, diversi interventi dell'Agenzia delle Entrate e le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi hanno previsto l'obbligo di compilazione del quadro RW per i possessori di cripto-valute, anche se le stesse sono detenute su chiavetta USB, sul telefonino o sul pc.
Si osserva che la risposta ad interpello n. 788/2021 ha affermato che, ai fini del monitoraggio fiscale, "il controvalore in euro della cripto-valuta detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la cripto-valuta e che, negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di cripto-valute vendute in corso d'anno".
La medesima frase viene riproposta anche nella bozza di circolare sulle cripto-attività, facendo intendere che il criterio da preferire sia quello del valore di mercato, come sarebbe se si adottassero i criteri IVAFE (nonostante si tratti di investimenti non equiparabili ai prodotti finanziari). La bozza, però, non precisa se si debba fare riferimento alla piattaforma nella quale viene negoziata la valuta virtuale e cosa si debba fare in caso di detenzione su supporto fisico.