A decorrere dalle dichiarazioni precompilate modelli 730/2023, in caso di presentazione delle stesse senza modifiche:
- non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri deducibili e detraibili indicati nella dichiarazione precompilata e forniti all'Agenzia delle Entrate da soggetti terzi;
- il contribuente non è tenuto ad esibire la documentazione relativa a tali oneri indicati nella precompilata;
- il CAF o il professionista abilitato è esonerato dalla conservazione della stessa documentazione, ma è tenuto ad acquisire dal contribuente una dichiarazione con la quale attesta di avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione precompilata senza modifiche.
- Se il contribuente ritiene opportuno esibire anche la documentazione relativa agli oneri indicati, i documenti sono esaminati dal CAF o dal professionista abilitati per verificarne la corrispondenza con i dati riportati nella dichiarazione precompilata.
In caso di dichiarazioni precompilate presentate mediante un CAF o un professionista con modifiche:
- il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista stesso anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi;
- il CAF o il professionista è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione.
Non è però effettuato il controllo formale sulle spese sanitarie se i dati non sono modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione.
La circ. Agenzia delle Entrate 14/2023 ha chiarito che il contribuente può esibire al CAF o al professionista il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, in luogo della documentazione, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.