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Garanzia fideiussoria - termine di decadenza (cass. 13.7.2023 n. 20024)

Pubblicato il 14 luglio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con la sentenza n. 20024/2023, la Corte di Cassazione ha ribadito il diritto del soggetto passivo al ristoro dei costi delle garanzie fideiussorie prestate nell'ambito di una procedura di rimborso IVA e ha confermato, in aggiunta, che la relativa istanza non è soggetta al termine di decadenza biennale di cui all'art. 21 co. 2 del DLgs. 546/92, poiché ha a oggetto un diritto e non un tributo.
La Suprema Corte rammenta che l'art. 8 co. 4 della L. 212/2000 impone all'Erario di rimborsare al soggetto passivo il costo delle fideiussioni che siano state prestate per ottenere, tra l'altro, il rimborso di tributi: la suddetta norma attribuisce un diritto soggettivo perfetto, intendendosi l'espressione "ha dovuto richiedere" come comprensiva dei costi di tutte le garanzie in rapporto allo scopo perseguito, ossia il rimborso del tributo (cfr. Cass. n. 16409/2015).
La Corte si sofferma anche sulla circostanza che la normativa unionale conferisce il diritto di recuperare la totalità del credito, ciò significando che il rimborso deve essere effettuato entro un termine ragionevole e che il sistema prescelto non deve comportare alcun rischio finanziario.
Infatti, non potendo disporre dei fondi corrispondenti al credito di cui è titolare, il richiedente si trova in una situazione di svantaggio che deve essere compensata al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità fiscale (cfr. Corte di giustizia dell'UE causa C-107/10).
Acquisto di beni ammortizzabili - periodo rilevante per la richiesta di rimborso (cass. 13.7.2023 n. 20077)
Sulla base di quanto sancito dalla Cass. 13.7.2023 n. 20077, in caso di acquisto di beni ammortizzabili, per determinare il periodo rilevante ai fini dei rimborsi trimestrali dell'IVA, occorre considerare solo la data in cui il cessionario è venuto in possesso della fattura e ha provveduto alla relativa registrazione contabile. Non rileva che il documento sia stato emesso dal fornitore nel trimestre precedente.
Secondo i giudici, peraltro, la questione in esame dovrebbe ormai ritenersi superata a seguito dell'introduzione dell'obbligo generalizzato di fattura elettronica. Infatti, il Sistema di Interscambio annulla sostanzialmente l'intervallo di tempo tra l'emissione della fattura da parte del cedente o prestatore e la ricezione della stessa da parte del cessionario o committente. Dunque, quest'ultimo è messo nelle condizioni di procedere quasi immediatamente alla registrazione della fattura ricevuta.

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Scadenza del 30 luglio 2026
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Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitu...