Con l'ordinanza 15.6.2023 n. 17234, la Corte di Cassazione ha affermato che, al principio per cui i crediti tributari sono in via generale sottoposti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., fa eccezione la TARI (così come la TARSU).
Il tributo locale deve infatti considerarsi sottoposto al termine di prescrizione quinquennale, in quanto prestazione periodica, ai sensi dell'art. 2948 co. 1 n. 4 c.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la tassa sui rifiuti si struttura come una prestazione con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" (ossia di un titolo giustificativo dell'adempimento) di tipo continuativo. L'utente è tenuto al pagamento del tributo in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi (in tal senso si veda, tra le altre, anche Cass. 26.5.2020 n. 9839).