Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU. n. 10680/94, Cass. n. 18414/2013e Cass. n. 9273/2019), per l'amministratore di una società di capitali è possibile, al ricorrere di determinate condizioni, instaurare un rapporto di lavoro subordinato con la medesima società.
È stato peraltro precisato che essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa e il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione dell'ente (Cass. n. 18476/2014 e Cass. n.24972/2013).
Nel corso degli anni, lo stesso INPS, prima con il messaggio n. 12441/2011 e poi con il messaggio n.3359/2019, ha progressivamente recepito tale orientamento giurisprudenziale, evidenziando però una sostanziale incompatibilità della carica di amministratore unico con la qualità di lavoratore dipendente, inquanto si rileva l'assenza di una relazione intersoggettiva, suscettibile - almeno astrattamente - di una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali che, di fatto, dipendono dallo stesso organo direttivo.