La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Milano 10.7.2023 n. 2587/10/23, in tema di impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015), ha stabilito che, in mancanza di un periodo minimo, prescritto dalla legge, che deve intercorrere tra la data del trasferimento in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa in Italia, non è possibile, come ha tentato di fare l'Ufficio, rimandare l'accesso al regime di favore all'ulteriore requisito del "collegamento logico-temporale", non contemplato dalla norma.
Peraltro, il periodo di 6 mesi intercorso nel caso di specie risulta del tutto compatibile, secondo la comune esperienza, con la necessità di fruire di un breve periodo di assestamento in Italia necessario per imparare la lingua italiana ed espletare le varie incombenze presumibilmente legale al trasferimento intercontinentale dell'intera famiglia