La Corte di Cassazione, nella sentenza 16.6.2023 n. 26240, ha affermato, tra l'altro, che:
-
l'ipotesi di bancarotta c.d. "riparata" si fonda sul presupposto che l'amministratore, una volta che si sia reso responsabile delle condotte distrattive, annulli l'operazione illecita con una condotta (successiva) di segno opposto che elimina ogni pregiudizio per i creditori;
-
in caso di integrazioni del patrimonio sociale "anteriori" rispetto alle condotte distrattive, invece, si potrebbe, al più, ravvisare la diversa ipotesi di bancarotta "bilanciata", nella quale gli apporti posti in essere dall'amministratore e le distrazioni si compenserebbero gli uni con le altre, senza che si crei un rapporto di stretta dipendenza tale per cui i primi esisterebbero solo in funzione della riparazione del danno arrecato;
-
tale fattispecie non viene in rilievo quando, come accadeva nel caso di specie, esista disparità tra i versamenti eseguiti dall'imputato a favore della società e le restituzioni/distrazioni dallo stesso effettuate (sussisteva, infatti, una differenza di oltre 50.000 euro).