Nel caso di prestazioni di trasporto tra soggetti passivi di due Paesi comunitari se la suddetta prestazione è accessoria alla vendita dei beni l'operazione nel suo complesso andrà indicata negli elenchi INTRASTAT relativi ai beni; se, invece, non vi è il rapporto di accessorietà la prestazione di trasporto andrà indicata nei modelli riepilogativi relativi ai servizi.
Secondo quanto previsto dall'art. 12 del DPR 633/72 e dell'art. 78 della direttiva 2006/112/CE il trasporto, in linea di principio, è ricompreso tra le operazioni accessorie a una cessione di beni, purché venga effettuato direttamente dal cedente o per suo conto e a sue spese.
Il requisito dell'accessorietà dovrebbe sussistere anche quando il corrispettivo per il trasporto venga addebitato in fattura separatamente dal corrispettivo per la cessione.
In tal caso, l'intero importo riferito all'operazione, incluso il trasporto, dovrà essere indicato nel modelloINTRA-1 bis, nel caso di una cessione e nel modello INTRA- 2 bis nel caso di un acquisto.
Pertanto, il soggetto passivo, quando viene soddisfatto il requisito dell'accessorietà, non deve scindere l'operazione, potendo la stessa essere dichiarata negli elenchi riepilogativi relativi ai beni.