Con riferimento alla scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c., la circostanza che la società scissa non subisce decurtazioni del proprio patrimonio netto contabile, pur trasferendo alla società beneficiaria una parte di esso (perché iscrive in contropartita quelle partecipazioni nella società beneficiaria che, nel contesto operativo delle scissioni "tradizionali" di cui all'art. 2506 c.c., vengono invece attribuite ai soci della scissa), rende necessari alcuni inevitabili adattamenti interpretativi.
Secondo l'Autore, quindi, risulta coerente alla sostanza economica dell'operazione ritenere che l'intero patrimonio netto contabile della società beneficiaria di scissione mediante scorporo sia da considerarsi dal punto di vista fiscale alla stregua di voce di capitali formata con apporti (al pari di quanto avviene per la società conferitaria di un'azienda o di altri beni).
Sul punto, in attesa di conoscere gli orientamenti di prassi ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, si registra la convergenza interpretativa di Assonime, nella circ. 22.5.2023 n. 14 (§ 4).