La Corte di Cassazione, nella sentenza 18.7.2023 n. 31017, ha stabilito che:
- in forza delle indicazioni contenute nell'art. 2392 c.c., gli amministratori senza delega rispondono per i fatti pregiudizievoli per la società commessi in violazione di legge o di statuto da uno di loro, nell'esercizio di attribuzioni del comitato esecutivo o di funzioni al medesimo attribuite "in concreto", solo se ne erano a conoscenza e non hanno fatto il possibile per impedirne il compimento. E "in questi termini deve intendersi anche il limite massimo di estensione della responsabilità penale per fatti materialmente commessi dagli altri amministratori";
- gli amministratori di una società i quali non abbiano sottoscritto una dichiarazione fiscale fraudolenta mediante fatture false, perché a ciò abbia provveduto un altro di essi nell'esercizio di funzioni a lui attribuite anche "in concreto" - al di fuori di un CdA, ma nel contesto di una amministrazione disgiuntiva - rispondono in concorso del reato solo se abbiano avuto "conoscenza" dell'inserimento di tali documenti mendaci in contabilità e, ciononostante, non si siano attivati per impedirne l'indicazione in dichiarazione o per impedirne la presentazione.