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Detrazione IRPEF per investimenti in start up innovative e PMI innovative in regime “de minimis” - eccedenza per incapienza - utilizzo come credito d'imposta - novità della proposta di legge approvata alla camera

Pubblicato il 20 luglio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La Camera ha approvato una proposta di legge recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start up e PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, che passa ora all'esame del Senato.
L'art. 2 di tale proposta riguarda la detrazione IRPEF in regime "de minimis" per investimenti in start up e PMI innovative (art. 29-bis del DL 179/2012, art. 4 co. 9-ter del DL 3/2015 e DM 28.12.2020).
In particolare, viene previsto che qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97. Il credito d'imposta è fruibile nel periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi d'imposta successivi.
Viene quindi consentita la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione o in compensazione senza limiti temporali, in luogo dell'attuale previsione di utilizzo dell'eccedenza in detrazione entro il terzo periodo d'imposta.

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