Con riferimento al possesso di partecipazioni estere da parte di soggetti neo residenti in Italia, si osserva che l'Agenzia delle Entrate ritiene che in base all'art. 18 del TUIR l'ammontare del reddito da assoggettare a tassazione deve essere assunto al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto.
Questa impostazione, oltre ad alimentare una discriminazione rispetto alla situazione in cui la percezione del dividendo avviene per il tramite di un intermediario residente (venendo in tal caso tassato il c.d. "netto frontiera"), non pare al momento essere stata influenzata dalle diverse conclusioni (applicabili in presenza di specifiche Convenzioni contro le doppie imposizioni) cui è giunta la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25698/2022: i giudici di legittimità hanno infatti statuito la recuperabilità dell'imposta estera applicata ai dividendi se il Paese estero della fonte risulta legato all'Italia da un Trattato che riconosce il credito d'imposta laddove l'assoggettamento a tassazione sostitutiva del reddito avvenga non "su richiesta" del beneficiario del reddito, ma obbligatoriamente, non avendo il contribuente la facoltà di chiedere l'imposizione ordinaria.