Notizia

Partecipazioni estere possedute da soggetti residenti - profili fiscali

Pubblicato il 21 luglio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con riferimento al possesso di partecipazioni estere da parte di soggetti neo residenti in Italia, si osserva che l'Agenzia delle Entrate ritiene che in base all'art. 18 del TUIR l'ammontare del reddito da assoggettare a tassazione deve essere assunto al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto.
Questa impostazione, oltre ad alimentare una discriminazione rispetto alla situazione in cui la percezione del dividendo avviene per il tramite di un intermediario residente (venendo in tal caso tassato il c.d. "netto frontiera"), non pare al momento essere stata influenzata dalle diverse conclusioni (applicabili in presenza di specifiche Convenzioni contro le doppie imposizioni) cui è giunta la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25698/2022: i giudici di legittimità hanno infatti statuito la recuperabilità dell'imposta estera applicata ai dividendi se il Paese estero della fonte risulta legato all'Italia da un Trattato che riconosce il credito d'imposta laddove l'assoggettamento a tassazione sostitutiva del reddito avvenga non "su richiesta" del beneficiario del reddito, ma obbligatoriamente, non avendo il contribuente la facoltà di chiedere l'imposizione ordinaria.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 13 maggio 2024
Contributo eccellenze settore gastronomico agroalimentare

Termine ultimo per l’invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari / altri beni strumenta...

Scadenza del 16 maggio 2024
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).