NOVITÀ DEL DLGS. 19/2023 ATTUATIVO DELLADIRETTIVA 2019/2121/UE - EFFETTI AI FINI DELLA PARTICIPATION EXEMPTION
Con riferimento alle scissioni attuate mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c., si analizza la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione che la società scissa medesima (anziché i suoi soci) riceve nella società beneficiaria. Secondo quanto argomentato dalla circ. Assonime 22.5.2023 n. 14 (§ 1), è ragionevole attribuire a tale partecipazione un costo fiscalmente riconosciuto pari a quello che risultava riconosciuto ante scissione in capo alla società scissa sull'aggregato patrimoniale oggetto di scissione (e che continua ad essere riconosciuto in capo alla società beneficiaria post scissione).In merito, invece, ai requisiti per beneficiare della participation exemption ex art. 87 del TUIR, non sembrano sussistere dubbi di sorta sulla possibilità di far valere i medesimi criteri interpretativi delle scissioni "tradizionali", sia con riguardo al requisito "soggettivo" dell'anzianità di possesso della partecipazione, sia con riguardo ai requisiti "oggettivi" della residenza e della commercialità della partecipata, mentre qualche dubbio può insorgere con riguardo al requisito "soggettivo" della prima iscrizione in bilancio della partecipazione, quando il patrimonio scisso mediante scorporo non è un'azienda ai sensi dell'art. 2555 c.c.