Lo Studio Consiglio Nazionale Notariato n. 46-2023/T ha equiparato il regime IVA delle assegnazioni ai soci (art. 2 co. 2 n. 6 del DPR 633/72) a quello previsto per la "destinazione di beni ad altre finalità estranee alla impresa" (art. 2 co. 2 n. 5 del DPR 633/72).Si tratta della stessa posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate, ad esempio, nella circ. 26/2016, riferita alle disposizioni agevolative ex L. 208/2015.In base a questa impostazione, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA "quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19".Sono, quindi, escluse da IVA (con debenza dell'imposta di registro in misura proporzionali) le assegnazioni ai soci di fabbricati che sono stati acquistati senza addebito dell'IVA in rivalsa (perché acquistati da un privato o prima del 1973) ovvero con indetraibilità totale o parziale dell'IVA.