OPERAZIONI DI RIVALUTAZIONE VOLONTARIA NELL’AMBITO DI SOCIETÀ POI FALLITA (CASS. PEN. 5.9.2023N. 36807)
La Corte di Cassazione, nella sentenza 5.9.2023 n. 36807, in relazione alla fattispecie di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali (artt. 223 co. 2 n. 1 del RD 267/42 previgente e 329 co. 2 n. 1 del DLgs. 14/2019), e al particolare rilievo da attribuire alle operazioni di rivalutazione volontaria di immobilizzazioni effettuate, nell'ambito della società poi fallita, secondo il combinato disposto degli artt. 2426 e 2423 co. 5 c.c., ha precisato che:
- non costituisce causa "eccezionale", che avrebbe imposto la rivalutazione, l'accresciuto valore dell'immobile per le migliorie apportate e per l'inflazione propria del periodo considerato. Si tratta, infatti, di uno scenario non "imprevedibile e imponderabile", ma una delle tante evenienze tipiche della ordinaria aleatorietà del mercato, non legittimante alcuna deroga al criterio di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.;
- le sopravvenute modifiche normative succedutesi nel tempo (da ultimo la legge di bilancio 2023), pur incidendo sulla disciplina della rivalutazione dei beni di impresa (autorizzandole in deroga al disposto di cui all'art. 2426 c.c.) non determinano una "abolitio criminis". Ciò perché quanto rileva a tali fini è la valutazione di congruità operata alla luce dei criteri vigenti al momento del fatto contestato, con un originario disvalore penale del fatto-reato che non viene intaccato da una successiva modifica degli stessi