In base a quanto sancito dalla Cass. 5.9.2023 n. 25891, l'obbligo di applicazione dell'IVA per la merce importata e il corrispondente diritto alla detrazione sorgono solo al momento dello sdoganamento, a prescindere dalla circostanza che la fattura sia già stata emessa e che i beni si trovino già fisicamente in Italia. In caso contrario, si ammetterebbe la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione di un'imposta non ancora esistente.
Il caso esaminato riguarda una società che ha trasferito beni in Italia (introducendoli in un deposito IVA) e, prima di nazionalizzarli, li ha ceduti a un'altra società che, a sua volta, li ha venduti a un altro soggetto passivo.