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Transazione fiscale – Cram down – Composizione negoziata – Tributi locali – Novità della L. 111/2023 (Legge Delega di riforma fiscale)

Pubblicato il 18 settembre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

L'art. 9 co. 1 della L. 111/2023 prevede interventi anche nel campo della fiscalità della crisi d'impresa. La transazione fiscale potrebbe, infatti, essere estesa alla composizione negoziata, al concordato minore, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro), al concordato nella liquidazione giudiziale, nella liquidazione coatta e nell'amministrazione straordinaria. Per la composizione negoziata, l'accordo tra debitore e Fisco per il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti non dovrebbe essere soggetto, tuttavia, al cram down, in assenza di un procedimento di omologazione. Non appare necessaria l'estensione della transazione al concordato semplificato e alla ristrutturazione dei debiti, data la diversa di tali istituti, che non prevedono un accordo, né un voto, ma solo la possibilità dei creditori di opporsi all'omologazione o di formulare osservazioni al tribunale ai fini dell'omologa. L'estensione va esclusa anche per il piano attestato (art. 56 del DLgs. 14/2019), mentre dovrebbe essere estesa:
  • al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, escluso il cram down fiscale;
  • al concordato minore;
  • al concordato nella liquidazione giudiziale e nell'amministrazione straordinaria. 
Inoltre, la transazione potrà avere ad oggetto tributi locali degli enti e delle Regioni, sebbene la prassi dimostri come, già con la normativa vigente, tali tributi siano oggetto di ristrutturazione.

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