L'art. 9 co. 1 della L. 111/2023 prevede interventi anche nel campo della fiscalità della crisi d'impresa. La transazione fiscale potrebbe, infatti, essere estesa alla composizione negoziata, al concordato minore, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro), al concordato nella liquidazione giudiziale, nella liquidazione coatta e nell'amministrazione straordinaria. Per la composizione negoziata, l'accordo tra debitore e Fisco per il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti non dovrebbe essere soggetto, tuttavia, al cram down, in assenza di un procedimento di omologazione. Non appare necessaria l'estensione della transazione al concordato semplificato e alla ristrutturazione dei debiti, data la diversa di tali istituti, che non prevedono un accordo, né un voto, ma solo la possibilità dei creditori di opporsi all'omologazione o di formulare osservazioni al tribunale ai fini dell'omologa. L'estensione va esclusa anche per il piano attestato (art. 56 del DLgs. 14/2019), mentre dovrebbe essere estesa:
- al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, escluso il cram down fiscale;
- al concordato minore;
- al concordato nella liquidazione giudiziale e nell'amministrazione straordinaria.
Inoltre, la transazione potrà avere ad oggetto tributi locali degli enti e delle Regioni, sebbene la prassi dimostri come, già con la normativa vigente, tali tributi siano oggetto di ristrutturazione.